Art. 6
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[1]I commi 4° e 5° dell'art. 37 della legge elettorale politica, testo unico 17 gennaio 1926, n. 118, sono abrogati.
[2]Nell'art. 103 del testo unico predetto sono inseriti i seguenti:
[3]n. 11: gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale. Tale incapacita' cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della vigilanza; 1
[4]n. 12: gli esercenti di cui agli art. 15 e 16 del regolamento approvato con decreto del Ministro per l'interno in data 27 ottobre 1891, n. 605, in esecuzione della legge sulla pubblica sicurezza, testo unico 30 giugno 1889, n. 6144.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 maggio 1927, n. 932
1La L. 22 maggio 1927, n. 932 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Per gli ammoniti e vigilati, di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 1° luglio 1926, n. 1194, e per gli assegnati al confino di polizia l'incapacita' cessa cinque anni dopo compiuto il termine dell'ammonizione, della vigilanza o del confino".
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
