Art. 6
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[1]I commi 4° e 5° dell'art. 37 della legge elettorale politica, testo unico 17 gennaio 1926, n. 118, sono abrogati.
[2]Nell'art. 103 del testo unico predetto sono inseriti i seguenti:
[3]n. 11: gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale. Tale incapacita' cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della vigilanza;
[4]n. 12: gli esercenti di cui agli art. 15 e 16 del regolamento approvato con decreto del Ministro per l'interno in data 27 ottobre 1891, n. 605, in esecuzione della legge sulla pubblica sicurezza, testo unico 30 giugno 1889, n. 6144.
Testo in vigore dal 17 luglio 1926 al 5 luglio 1927
