Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 2010 al 7 marzo 2011. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010. 78 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nei casi di cui all'art. 7, se il testamento e' depositato presso l'Archivio notarile, l'onorario sul valore dichiarato dalle parti e' riscosso dall'Archivio stesso e corrisposto al notaio, o ai suoi eredi, a richiesta degli aventi diritto. All'Archivio spetta l'aggio di riscossione nella misura del 5 per cento. Gli onorari previsti nel comma precedente, dei quali non e' richiesto il pagamento nel termine di tre anni dal giorno della riscossione, si prescrivono a favore dell'Amministrazione degli archivi notarili.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art42 · fonte del testo