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Nei casi di cui all'art. 7, se il testamento e' depositato presso l'Archivio notarile, l'onorario sul valore dichiarato dalle parti e' riscosso dall'Archivio stesso e corrisposto al notaio, o ai suoi eredi, a richiesta degli aventi diritto. All'Archivio spetta l'aggio di riscossione nella misura del 5 per cento. Gli onorari previsti nel comma precedente, dei quali non e' richiesto il pagamento nel termine di tre anni dal giorno della riscossione, si prescrivono a favore dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art42 · fonte del testo