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Il fondo riscattato e' soggetto a vincolo di indivisibilita' ai sensi della legge 3 giugno 1940, n. 1078. Fino al termine del trentesimo anno dalla data della prima assegnazione, il fondo non potra' essere alienato tranne che all'Ente che ha disposto l'assegnazione od a coltivatori diretti o ad altri manuali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessita' di coltivazione del fondo medesimo e degli altri eventualmente posseduti. La vendita non potra' essere effettuata ad un prezzo superiore a quello riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. A tale fine l'alienante deve comunicare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura 11 prezzo al quale intende vendere. L'Ispettorato predetto, entro due mesi, accerta se il prezzo - tenuto conto del costo delle opere di trasformazione eseguite dall'Ente nel fondo e non addebitato all'assegnatario - non eccede il limite della congruita' determinata ai termini dell'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e, qualora tale limite risulti superato, indica il prezzo congruo, rilasciando dichiarazione all'assegnatario alienante. L'Ente che ha disposto l'assegnazione ha diritto di essere preferito nell'acquisto a parita' di condizioni, per utilizzare il terreno in conformita' ai propri fini istituzionali. Hanno altresi' diritto a prelazione i coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti. Il diritto di prelazione dell'Ente prevale su quello dei confinanti, i quali sono a loro volta preferiti nei confronti di ogni altro avente diritto a prelazione. Il proprietario del fondo che, entro il periodo di cui al secondo comma, intende alienarlo deve notificare all'Ente ed ai coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti la proposta di alienazione indicandone il prezzo, che comunque non puo' superare il limite di congruita' di cui al terzo comma. L'Ente ed i coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti possono esercitare il diritto di prelazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. Ove piu' coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti intendano esercitare la prelazione, decide l'Ente, sentiti gli interessati, avuto riguardo alla migliore ripartizione del fondo ai fini dell'accorpamento con i terreni confinanti. Per il periodo di tempo indicato nel secondo comma - sono nulli gli atti che abbiano per effetto la variazione della originaria dimensione del fondo, tranne nei casi in cui siano autorizzati dall'Ente per l'esecuzione di opere di interesse comune a piu' fondi, per operazioni di arrotondamento fondiario, di rettifica dei confini o per un migliore assetto fondiario ed economico della zona. Nello stesso periodo sono nulli gli atti di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale del fondo, tranne quelli, autorizzati dall'Ente, in favore di coltivatori diretti.
Testo in vigore dal 14 giugno 1967 al 22 dicembre 2008
