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[1]L'art. 3 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 34 (convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898) e' modificato nel modo seguente:

[2]«L'Opera di previdenza e' autorizzata a concorrere, mediante pagamento diretto a favore della clinica ospitaliera, nella spesa che, per onorari a chirurghi e per rette di degenza, devono sostenere i funzionari civili o militari in servizio attivo per subire una grave operazione chirurgica presso una clinica ospitaliera del Regno.

[3]«Per i funzionari civili o militari i quali per comprovate esigenze del loro ufficio prestino servizio all'estero o nelle Colonie e siano costretti a subire una grave operazione chirurgica, il concorso anzidetto potra' concedersi su motivata proposta del capo dell'Amministrazione centrale dal quale dipendono, e il pagamento sara' effettuato per mezzo dell'economo-cassiere dell'Amministrazione stessa.

[4]«Ai fini del presente articolo e' considerato in attivita' di servizio il funzionario civile o militare in aspettativa per causa di provata infermita'».

Testo in vigore dal 24 giugno 1927 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1927-06-16;969~art6 · fonte del testo