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A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge ai titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli istituti di previdenza, qualora non competa l'assegno di superinvalidita', e' concesso l'assegno suppletivo nella misura e con le norme di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 810, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1962 al 17 marzo 1968

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