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Sono equiparati ai figli legittimi, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e, di riversibilita' delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza i figli naturali i' riconosciuti a norma del Codice civile dall'iscritto anteriormente alla data di cessazione dal servizio gli affiliati qualora non vi siano figli legittimi aventi diritto al trattamento stesso, ed i figli adottivi, sempre che il decreto di affiliazione o di adozione, sia anteriore alla data di cessazione dal servizio Per i casi di morte a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge dell'iscritto o del pensionato delle Casse pensioni indicate nel comma precedente, alla vedova non avente diritto a pensione per sentenza, passata in giudicato di separazione, per sua colpa, e' corrisposto, ove sussista, lo stato di bisogno, un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta. Qualora esistano orfani, il predetto assegno alimentare non puo' superare la differenza tra importo della pensione di riversibilita' che sarebbe spettato alla vedova con orfani ove non fosse stata, pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani.5 Qualora non sopravvivano, nei casi di morte previsti dal comma precedente, ne' il coniuge, ne' tigli aventi diritto al trattamento di quiescenza, il trattamento stesso spetta, nella identica misura stabilita per la vedova, al padre o, in mancanza, alla madre, qualora abbiano una eta' superiore ad anni 60 oppure - siano inabili al lavoro proficuo, siano nullatenenti e risultino a carico del deceduto. In mancanza dei genitori legittimi, sono equiparati ad essi gli adottanti in mancanza di questi i genitori naturali; in mancanza anche di questi, gli affilianti il trattamento di quiescenza spetta, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle ed ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'iscritto e nullatenenti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
5La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio-10 marzo 1988 n. 268 (in G.U. 1a s.s. 16/03/1988 n. 11) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro) limitatamente alle parole "dall'iscritto anteriormente alla cessazione dal servizio"."
Testo in vigore dal 17 marzo 1988 al 5 agosto 1993
