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Il comitato amministrativo e' presieduto dal Ministro per la sanita' o, per delega, da un sottosegretario di Stato per la sanita'; ed e' composto:

  • a)dal direttore dell'Istituto;
  • b)da tre direttori di laboratorio designati dal consiglio dei direttori di laboratorio, secondo i criteri di cui all'articolo 10 della presente legge;
  • c)da tre esperti, dei quali due designati dal Ministro per la sanita' ed uno dal Ministro per il tesoro;
  • d)da due esperti designati d'intesa tra i presidenti delle giunte regionali, o, in mancanza di tale designazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta, da due assessori regionali alla sanita' nominati dal Ministro per la sanita';
  • e)da un esperto designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
  • f)da un esperto designato dalla Unione delle province d'Italia (UPI);
  • g)dal capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto;
  • h)da tre rappresentanti del personale, designati mediante elezione per ogni triennio dai dipendenti di ruolo, con suffragio diretto, universale e segreto. Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a primo dirigente. I membri del comitato amministrativo sono nominati con decreto del Ministro per la sanita' e durano in carica tre anni.

Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 7 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:1973-08-07;519~art7 · fonte su Normattiva