Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'
Art. 7 — Comitato amministrativo: composizione
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Il comitato amministrativo e' presieduto dal Ministro per la sanita' o, per delega, da un sottosegretario di Stato per la sanita'; ed e' composto:
- a)dal direttore dell'Istituto;
- b)da tre direttori di laboratorio designati dal consiglio dei direttori di laboratorio, secondo i criteri di cui all'articolo 10 della presente legge;
- c)da tre esperti, dei quali due designati dal Ministro per la sanita' ed uno dal Ministro per il tesoro;
- d)da due esperti designati d'intesa tra i presidenti delle giunte regionali, o, in mancanza di tale designazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta, da due assessori regionali alla sanita' nominati dal Ministro per la sanita';
- e)da un esperto designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- f)da un esperto designato dalla Unione delle province d'Italia (UPI);
- g)dal capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto;
- h)da tre rappresentanti del personale, designati mediante elezione per ogni triennio dai dipendenti di ruolo, con suffragio diretto, universale e segreto. Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a primo dirigente. I membri del comitato amministrativo sono nominati con decreto del Ministro per la sanita' e durano in carica tre anni.
Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 7 agosto 2012
