Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'
Art. 9 — Comitato amministrativo: funzioni
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Il comitato amministrativo:
- 1)esercita le attribuzioni del consiglio di amministrazione e quelle del consiglio di amministrazione per il personale ausiliario stabilite dagli articoli 146 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;
- 2)delibera, su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, il piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica, in relazione alle necessita' dei singoli laboratori e servizi generali. Le relative deliberazioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale del Ministero della sanita';
- 3)esprime parere:
- a)sulle proposte formulate dal consiglio dei direttori di laboratorio, circa la previsione annuale delle spese necessarie per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;
- b)sulla relazione annuale di cui all'articolo 25 della presente legge;
- c)sulle produzioni di sostanze di interesse sanitario da effettuarsi dall'Istituto o sulla cessazione di produzioni in atto;
- 4)esprime pareri e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il Ministro per la sanita' o il direttore dell'Istituto lo richiedano;
- 5)si pronuncia su questioni di sua competenza in merito ad eventuali divergenze di conduzione e gestione dei laboratori e servizi dell'Istituto.
Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 7 agosto 2012
