Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1960 al 23 aprile 1968. Leggi il testo vigente →

Le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensione fabbricate in Italia, nonche' le armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere, allestite a nuovo o modificate ad uso caccia da ditte private e per la vendita a privati, debbono essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) istituito con regio decreto 3 febbraio 1910, n. 20, modificato con regio decreto 15 novembre 1925, o di sua sezione che dovesse eventualmente costituirsi in altra localita'. La prova subita deve risultare da appositi marchi impressi dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita e dal certificato di prova rilasciato dal Banco o dalla sezione. Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta prova, qualora non portino il marchio della prova gia' subita presso un Banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato Banco ufficiale. Agli effetti della disposizione contenuta nel precedente comma, le dogane presso le quali vengono presentate per l'importazione armi da fuoco non marchiate o munite di marchi apposti da Banchi di prova esteri non riconosciuti debbono, dopo la nazionalizzazione, curare l'inoltro di dette armi in cauzione al Banco nazionale di prova.

Testo in vigore dal 23 marzo 1960 al 23 aprile 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1960-02-23;186~art1 · fonte del testo