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Le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensione fabbricate in Italia, nonche' le armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere, allestite a nuovo o modificate ad uso caccia da ditte private e per la vendita a privati, debbono essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) istituito con regio decreto 3 febbraio 1910, n. 20, modificato con regio decreto 15 novembre 1925, o di sua sezione che dovesse eventualmente costituirsi in altra localita'. ((La prova subita deve risultare da appositi marchi, impressi su ogni singola arma, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita; occorrendo, dal Banco o dalla sezione predetta, puo' essere rilasciato anche un certificato per l'arma o le armi provate, di pertinenza di una singola ditta)). Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta prova, qualora non portino il marchio della prova gia' subita presso un Banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato Banco ufficiale. Agli effetti della disposizione contenuta nel precedente comma, le dogane presso le quali vengono presentate per l'importazione armi da fuoco non marchiate o munite di marchi apposti da Banchi di prova esteri non riconosciuti debbono, dopo la nazionalizzazione, curare l'inoltro di dette armi in cauzione al Banco nazionale di prova.

Testo in vigore dal 23 aprile 1968 al 6 maggio 1975

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Che cosa è cambiato dal 23 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1960 al 23 aprile 1968. 8 parole tolte, 26 parole aggiunte.

… dovesse eventualmente costituirsi in altra localita'. La prova subita deve risultare da appositi marchi tolto: impressiaggiunto: , impressi su ogni singola arma, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita tolto: e dal certificato di prova rilasciato dalaggiunto: ; occorrendo, dal Banco o dalla sezione aggiunto: predetta, puo' essere rilasciato anche un certificato per l'arma o le armi provate, di pertinenza di una singola ditta. Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta prova, qualora non portino …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-02-23;186~art1 · fonte del testo