Modifiche al sistema penale

Art. 1 — Principio di legalit

Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

Testo vigente dal 30 novembre 1981

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26715/2025

    3 ottobre 2025
    • CIRCOLAZIONE STRADALE
    • SANZIONI

    In tema di depenalizzazione del reato di guida senza patente, non può essere assoggettato alle sanzioni amministrative introdotte dall'art. 1, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 8 del 2016, per fatti commessi prima della sua entrata in vigore, chi, a tale data, sia stato già condannato sentenza o con decreto divenuti irrevocabili per la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 15, c.d.s., ciò in quanto, non rientrando tale ipotesi tra quelle per cui è stata dettata la disciplina 49 <!-- pag. 50 --> transitoria di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8 del 2016, si applica la regola ermeneutica di carattere generale secondo cui non sono in linea di principio applicabili le sanzioni amministrative a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge depenalizzatrice, alla luce del principio di legalità, enunciato dall'art. 1 della l.n. 689 del 1981.

    Art. 1 · Art. 2 c.p. · Art. 116 c.d.s.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 2/2017

    Questione inammissibile
    5 gennaio 2017

    È dichiarata manifestamente inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 689 del 1981, censurato dal Tribunale di Cassino, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. (in relazione agli artt. 7 della CEDU, 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE), nella parte in cui non prevede l'applicazione all'autore dell'illecito amministrativo della legge successiva più favorevole. Il giudizio a quo verte su una violazione amministrativa (inosservanza dell'obbligo del datore di lavoro di trasmettere alla Direzione provinciale del lavoro una copia del contratto di lavoro a tempo parziale) prevista e sanzionata - prima della sua abrogazione ad opera dell'art. 85 del d.lgs. n. 276 del 2003 - dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 61 del 2000. Quest'ultimo deve, però, essere disapplicato (come rilevato dalla Cassazione) per effetto della sentenza 24 aprile 2008 della Corte di Giustizia UE, che ne ha affermato l'incompatibilità con la direttiva 97/81/CE, con la conseguenza che, venendo meno l'obbligo e la sanzione di cui si controverte, deve escludersi la necessità di fare applicazione nel giudizio a quo del censurato art. 1 della legge n. 689 del 1991.

    Art. 3 cost. · Art. 117 cost. · Art. 2 c.p. · Art. 25 cost.

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  • Sentenza n. 193/2016

    Questione infondata
    20 luglio 2016

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 117, primo comma, Cost., 6 e 7 CEDU, nella parte in cui - nel definire il principio di legalità che consente di irrogare sanzioni amministrative solo in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione e nei casi e per i tempi ivi considerati - non prevede l'applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha enucleato il principio di retroattività della legge penale meno severa, non ha mai avuto ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale. L'invocato intervento additivo risulta travalicare l'obbligo convenzionale e disattende la necessità della preventiva valutazione della singola sanzione come convenzionalmente penale. Nel quadro delle garanzie apprestato dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, non si rinviene l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio di retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative. Né sussiste un analogo vincolo costituzionale poiché rientra nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore. Il differente e più favorevole trattamento riservato ad alcune sanzioni, come quelle tributarie e valutarie, trova fondamento nelle peculiarità che caratterizzano le rispettive materie e non può trasformarsi da eccezione a regola, coerentemente con il principio generale di irretroattività della legge e con il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali (artt. 11 e 14 delle preleggi). Nel caso di cui al giudizio a quo , il peculiare trattamento delle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (alle quali soltanto è applicabile, a fronte di un concorso materiale di violazioni, il più mite regime del cumulo giuridico delle sanzioni, in deroga alla regola generale del cumulo materiale) sottolinea la specificità degli interessi tutelati e la natura eccezionale di tale disciplina, la quale non si presta ad una generalizzata trasposizione di principi maturati in ambiti diversi. La scelta legislativa dell'applicabilità della lex mitior limitatamente ad alcuni settori dell'ordinamento non può poi ritenersi in sé irragionevole. La qualificazione degli illeciti amministrativi, espressiva della discrezionalità legislativa, si riflette sulla natura contingente e storicamente connotata dei relativi precetti, sicché risulta sistematicamente giustificata la pretesa di potenziare l'effetto preventivo e dissuasivo della comminatoria, eliminando per il trasgressore ogni aspettativa di evitare la sanzione grazie a possibili mutamenti legislativi. Il limitato riconoscimento della retroattività in mitius risponde a scelte discrezionali di politica legislativa, modulate in funzione della natura degli interessi tutelati e sindacabili solo laddove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. Infine, l'invocato intervento additivo, oltre ad esorbitare dall'ambito della disciplina applicabile dal rimettente e ad affermare il principio di retroattività della lex mitior in misura più ampia di quanto stabilito dall'art. 2 cod. pen., determinerebbe una nuova configurazione del complessivo trattamento sanzionatorio di tutti gli illeciti amministrativi, in un ambito in cui deve riconoscersi al legislatore un ampio margine di libera determinazione. Sulla necessità di applicare le norme della CEDU nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, v. le citate sentenze nn. 236/2011, 113/2011, 1/2011, 93/2010, 311/2009, 239/2009, 39/2008, 349/2007 e 348/2007. Sulla spettanza alla Corte costituzionale della valutazione circa l'inserimento del prodotto dell'interpretazione della Corte EDU nell'ordinamento costituzionale italiano e dell'apprezzamento della consolidata giurisprudenza europea, in modo da rispettarne la sostanza, sia pure con il margine di adeguamento idoneo a consentire di tener conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico interno, v. le citate sentenze nn. 236/2011, 317/2009 e 311/2009. Per l'orientamento secondo cui, in materia di sanzioni amministrative, spetta al legislatore ampia discrezionalità, nel rispetto del limite della ragionevolezza, potendo le relative determinazioni essere modulate secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina, senza che da ciò consegua necessariamente una violazione del principio di uguaglianza, v. le citate ordinanze nn. 245/2003, 501/2002 e 140/2002.

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  • Ordinanza n. 247/2014

    Altra decisione
    28 ottobre 2014

    Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede l'applicazione all'autore dell'illecito amministrativo della legge posteriore più favorevole. Successivamente all'ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 153 del 2014 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, dell'art. 18- bis , commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66 del 2003, nel testo originario del quale l'ordinanza ingiunzione impugnata nel giudizio a quo ha fatto applicazione in relazione al tempo di commissione degli illeciti. Alla luce dell'indicato mutamento del quadro normativo, deve pertanto essere valutata la perdurante rilevanza della questione. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 76 Cost., dell'art. 18- bis , commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66 del 2003, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 213 del 2004, v. la citata sentenza n. 153/2014.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (15)

Se ne mostrano 12 su 15, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art1 · fonte su Normattiva