Art. 4 — Tribunale militare di sorveglianza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 1981 al 29 ottobre 1986. Leggi il testo vigente →
Presso la corte militare d'appello e' istituita la sezione di sorveglianza, composta da un magistrato militare d'appello, che la presiede, e da due esperti nominati, fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il comitato istituito ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della presente legge, nell'ambito delle categorie indicate nell'articolo 80, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Testo in vigore dal 8 maggio 1981 al 29 ottobre 1986
