Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace

Art. 4 — Tribunale militare di sorveglianza

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E' costituito, in Roma, con giurisdizione su tutto il territorio nazionale, il tribunale militare di sorveglianza che si compone di tutti i magistrati militari di sorveglianza e di esperti nominati, fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il comitato istituito ((ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della presente legge)), nell'ambito delle categorie indicate nell'articolo 80, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonche' fra i docenti di scienze criminalistiche. I provvedimenti del tribunale militare di sorveglianza sono adottati da un collegio composto dal presidente, magistrato militare di sorveglianza con funzioni di magistrato militare di Cassazione o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato militare di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parita' di funzioni, nell'anzianita', da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 1. Per le funzioni e provvedimenti del tribunale militare di sorveglianza e per le funzioni del presidente dello stesso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 70 e 70-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, rispettivamente sostituito e inserito dagli articoli 22 e 23 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1986 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 104/1995

    Questione infondata
    31 marzo 1995

    Alla stregua del riparto tra giurisdizione militare e giurisdizione ordinaria, direttamente fissato dall'art. 103, comma terzo, Cost., la competenza del magistrato militare di sorveglianza in tema di provvedimenti relativi all'esecuzione della pena è limitata all'ipotesi di condanna inflitta dalla magistratura militare. Pertanto, quando si tratti dell'esecuzione di una condanna pronunziata dall'autorità giudiziaria ordinaria, deve ritenersi - contrariamente all'assunto interpretativo del giudice rimettente - che competente a provvedere in ordine all'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, e in genere, dei benefici penitenziari, sia in ogni caso il tribunale di sorveglianza ordinario, anche se la pena della reclusione comune sia stata sostituita, in applicazione dell'art. 63 c.p.m.p., con la reclusione militare, a nulla rilevando la natura della pena in espiazione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalità del combinato disposto formato dall'art. 63 c.p.m.p. e dall'art. 4 della l. 7 maggio 1981, n. 180, come sostituito dall'art. 2 del d.l. 27 ottobre 1986, n. 700, conv. con mod. dalla l. 23 dicembre 1986, n. 897, sollevata in riferimento all'art. 103, comma terzo, Cost.). - v. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 63 c.p. · Art. 103 cost. · Art. 4 Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-05-07;180~art4 · fonte su Normattiva