Art. 4 — Tribunale militare di sorveglianza
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E' costituito, in Roma, con giurisdizione su tutto il territorio nazionale, il tribunale militare di sorveglianza che si compone di tutti i magistrati militari di sorveglianza e di esperti nominati, fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il comitato istituito ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della legge 7 maggio 1981, n. 180, nell'ambito delle categorie indicate nell'articolo 80, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonche' fra i docenti di scienze criminalistiche. I provvedimenti del tribunale militare di sorveglianza sono adottati da un collegio composto dal presidente, magistrato militare di sorveglianza con funzioni di magistrato militare di Cassazione o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato militare di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parita' di funzioni, nell'anzianita', da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 1. 3. Per le funzioni e provvedimenti del tribunale militare di sorveglianza e per le funzioni del presidente dello stesso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 70 e 70-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, rispettivamente sostituito e inserito dagli articoli 22 e 23 della legge 10 ottobre 1986, n. 663
Testo in vigore dal 29 ottobre 1986 al 30 ottobre 1986
