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Per la elezione del Senato della Repubblica si applicano le norme della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e della presente legge, integrate, in quanto applicabili, dalle disposizioni del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ((e successive modificazioni)), ((...)). ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 APRILE 1976, N. 136 COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 APRILE 1976, N. 136))

Testo in vigore dal 25 aprile 1976 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 344/1993

    Illegittimità dichiarata
    28 luglio 1993

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, lettera a), del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere…

    Art. 7 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 2 Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, "Norme per la elezione del Senato della Repubblica"

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 5/1978

    Questione infondata
    16 gennaio 1978

    Secondo l'art. 51 Cost. l'eleggibilita` e` la norma, l'ineleggibilita` e` l'eccezione, e le cause di ineleggibilita` devono rigorosamente contenersi entro i limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate. Peraltro il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalita`, puo` stabilire, per categorie generali ed astratte, cause di ineleggibilita` volte ad assicurare la libera e genuina espressione del voto popolare cosicche`, essendo a cio` finalizzata, non contrastano con il generale diritto di accedere alle cariche elettive, garantito dall'art. 51 Cost., le norme che sanciscono l'ineleggibilita` alla Camera e al Senato del consigliere regionale candidatosi in circoscrizioni elettorali comprese nell'ambito territoriale della Regione, (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 7, quarto comma, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e dell'art. 2 della L. 27 febbraio 1958 n. 64, in riferimento all'art. 51 della Costituzione). - cfr. S.nn. 46/1969; 38/1971; 45/1977.

    Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 7 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 2 Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, "Norme per la elezione del Senato della Repubblica"

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 25 aprile 1976

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1958 al 25 aprile 1976. 96 parole tolte, 21 parole aggiunte.

… dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361tolto: , fatta eccezione per le norme contenute negli articoli 14, 15, 16 e 17 relative al deposito dei contrassegni di lista. La presentazione di un contrassegno notoriamente usato da un partito politico non e' ammessa senza autorizzazione scritta degli organi centrali del partito stesso. L'autorizzazione, da autenticarsi da notaio, deve essere allegata agli atti della candidatura. Non e' ammessa comunque la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli notoriamente usati dai partiti di cui al comma precedente. Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. aggiunto: e successive modificazioni,.... COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 APRILE 1976, N. 136 COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 APRILE 1976, N. 136

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-27;64~art2 · fonte del testo