Secondo l'art. 51 Cost. l'eleggibilita` e` la norma, l'ineleggibilita` e` l'eccezione, e le cause di ineleggibilita` devono rigorosamente contenersi entro i limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate. Peraltro il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalita`, puo` stabilire, per categorie generali ed astratte, cause di ineleggibilita` volte ad assicurare la libera e genuina espressione del voto popolare cosicche`, essendo a cio` finalizzata, non contrastano con il generale diritto di accedere alle cariche elettive, garantito dall'art. 51 Cost., le norme che sanciscono l'ineleggibilita` alla Camera e al Senato del consigliere regionale candidatosi in circoscrizioni elettorali comprese nell'ambito territoriale della Regione, (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 7, quarto comma, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e dell'art. 2 della L. 27 febbraio 1958 n. 64, in riferimento all'art. 51 della Costituzione). - cfr. S.nn. 46/1969; 38/1971; 45/1977.
Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 7 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 2 Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, "Norme per la elezione del Senato della Repubblica"