Art. 2
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Per la elezione del Senato della Repubblica si applicano le norme della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e della presente legge, integrate, in quanto applicabili, dalle disposizioni del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, fatta eccezione per le norme contenute negli articoli 14, 15, 16 e 17 relative al deposito dei contrassegni di lista. La presentazione di un contrassegno notoriamente usato da un partito politico non e' ammessa senza autorizzazione scritta degli organi centrali del partito stesso. L'autorizzazione, da autenticarsi da notaio, deve essere allegata agli atti della candidatura. Non e' ammessa comunque la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli notoriamente usati dai partiti di cui al comma precedente. Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1958 al 25 aprile 1976
