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Nei casi previsti dai due articoli precedenti il Comitato dei delegati della Cassa puo' adottare provvedimenti previdenziali e assistenziali in deroga alla presente legge, se l'eccezionalita' dei casi li giustifichi e se trattasi di provvedimenti tollerabili in relazione al complesso degli oneri da fronteggiare. I provvedimenti previsti nel presente articolo non saranno validi se non abbiano riportato il voto favorevole di un numero di delegati che rappresenti i tre quarti degli iscritti alla Cassa e se alla seduta non abbiano partecipato almeno 18 delegati. I provvedimenti stessi non potranno avere esecuzione se non in quanto approvati dal Ministro per la grazia e la giustizia, presa visione del verbale della seduta del Comitato dei delegati.
Testo in vigore dal 27 marzo 1963 al 14 agosto 1975
