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Nei casi previsti dai due articoli precedenti il Comitato dei delegati della Cassa puo' adottare provvedimenti previdenziali e assistenziali in deroga alla presente legge, se l'eccezionalita' dei casi li giustifichi e se trattasi di provvedimenti tollerabili in relazione al complesso degli oneri da fronteggiare. ((I provvedimenti previsti nel presente articolo non saranno validi se non abbiano riportato il voto favorevole di un numero di delegati che rappresenti i tre quinti degli iscritti alla Cassa e se alla seduta non abbiano partecipato almeno quindici delegati)). I provvedimenti stessi non potranno avere esecuzione se non in quanto approvati dal Ministro per la grazia e la giustizia, presa visione del verbale della seduta del Comitato dei delegati.

Testo in vigore dal 14 agosto 1975 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 agosto 1975

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1963 al 14 agosto 1975. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… abbiano riportato il voto favorevole di un numero di delegati che rappresenti i tre tolto: quarti aggiunto: quinti degli iscritti alla Cassa e se alla seduta non abbiano partecipato almeno tolto: 18 aggiunto: quindici delegati. I provvedimenti stessi non potranno avere esecuzione se non in quanto approvati dal Ministro per la grazia e la giustizia, presa visione del verbale della seduta del Comitato dei delegati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-25;289~art19 · fonte del testo