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L'articolo 19 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Ogni procuratore o avvocato e' tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando eserciti il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria anche in sede di volontaria giurisdizione e in qualsiasi processo di competenza delle giurisdizioni amministrative, speciali, militari, e delle Commissioni tributarie. Tale contributo e' dovuto per ciascun grado di giurisdizione ed e' unico per ogni procuratore o avvocato che rispettivamente rappresenti o difenda piu' parti". La misura del contributo e' la seguente:
- 1)davanti agli Uffici di conciliazione.......... L. 200 2) davanti ai pretori................... L. 400 3) davanti ai Tribunali ordinari e militari, alle Corti d'assise di primo grado e alle Giunte provinciali amministrative.... L. 600 4) davanti alle Corti d'appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello....... L. 800 5) davanti alla Corte Costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte del conti esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla Commissione centrale della imposte dirette e indirette......... L. 1.000 6) davanti ad altre giurisdizioni amministrative o speciali ed alle Commissioni tributarie:
- a)se di primo grado................... L. 600 b) se di secondo grado o unico grado........... L. 800
Testo in vigore dal 27 marzo 1963 al 1 agosto 1965
