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I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attivita' professionale i sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:
- a)negli affari civili:
- 1)alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;
- 2)alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile;
- 3)alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
- b)negli affari penali:
- 1)alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva;
- 2)alle cause per i seguenti reati: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336, primo comma, del codice penale; resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale; violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale; favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale; maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572, secondo comma, del codice penale; rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale; violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614, quarto comma, del codice penale; furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; truffa aggravata a norma dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale; ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1999 al 8 giugno 2000
