Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1993 al 21 settembre 1995. Leggi il testo vigente →
Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' sostituito dal seguente: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati". Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 81 del 1993, e' sostituito dal seguente: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati".
Testo in vigore dal 18 ottobre 1993 al 21 settembre 1995
