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La disciplina della presente legge non si applica:

  • a)alle forniture da aggiudicarsi da amministrazioni, aziende ed enti che gestiscono servizi di trasporto e di telecomunicazione, nonche' la produzione, il trasporto e l'erogazione di acqua e d'energia;
  • b)alle forniture regolate da norme procedurali diverse e da aggiudicarsi in virtu':
  • 1)di un accordo internazionale concluso con uno o piu' Stati estranei alla CEE e riguardante forniture destinate alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di una opera da parte degli Stati firmatari;
  • 2)di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo alla CEE;
  • 3)della procedura propria di una organizzazione internazionale;
  • c)alle forniture riservate a determinate imprese, in base a leggi compatibili con il trattato istitutivo della Comunita' economica europea. Le amministrazioni e gli enti di cui al precedente articolo 1 non sono tenuti alla applicazione delle norme della presente legge, ad eccezione di quelle di cui allo articolo 3, nei seguenti casi:
  • a)quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato luogo ad aggiudicazione;
  • b)per le forniture la cui produzione e' garantita da privativa industriale o che, in relazione a particolarita' tecniche ed artistiche, non possono essere affidate che ad una determinata impresa;
  • c)quando si tratti di forniture di oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, studio o sperimentazione;
  • d)quando l'eccezionale urgenza della fornitura, dovuta a circostanze imprevedibili, non consente l'indugio della pubblica gara;
  • e)per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse la amministrazione ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficolta' o incompatibilita' tecniche;
  • f)quando si tratti di beni acquistati in borsa all'interno della Comunita' economica europea;
  • g)quando la fornitura richieda misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformita' di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato. Entro il mese di marzo di ogni anno, le amministrazioni di cui all'articolo 1, n. 1) e n. 2), nonche' le regioni e le province devono trasmettere al Ministero del tesoro un prospetto contenente, per ciascuno dei casi previsti nelle lettere da a) a f) del comma precedente, il numero e l'importo dei contratti stipulati nell'anno solare precedente. Il riepilogo di tali prospetti sara' trasmesso, entro il mese di giugno successivo, alla commissione delle Comunita' europee, a cura del predetto Ministero.

Testo in vigore dal 3 aprile 1981 al 16 aprile 1983

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1981-03-30;113~art2 · fonte su Normattiva