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La disciplina della presente legge non si applica:

  • a)alle forniture da aggiudicarsi da amministrazioni, aziende ed enti che gestiscono servizi di trasporto e di telecomunicazione, nonche' la produzione, il trasporto e l'erogazione di acqua e d'energia;
  • b)alle forniture regolate da norme procedurali diverse e da aggiudicarsi in virtu':
  • 1)di un accordo internazionale concluso con uno o piu' Stati estranei alla CEE e riguardante forniture destinate alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di una opera da parte degli Stati firmatari;
  • 2)di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo alla CEE;
  • 3)della procedura propria di una organizzazione internazionale;
  • c)alle forniture riservate a determinate imprese, in base a leggi compatibili con il trattato istitutivo della Comunita' economica europea. Le amministrazioni e gli enti di cui al precedente articolo 1 non sono tenuti alla applicazione delle norme della presente legge, ad eccezione di quelle di cui allo articolo 3, nei seguenti casi:
  • a)quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato luogo ad aggiudicazione;
  • b)per le forniture la cui produzione e' garantita da privativa industriale o che, in relazione a particolarita' tecniche ed artistiche, non possono essere affidate che ad una determinata impresa;
  • c)quando si tratti di forniture di oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, studio o sperimentazione;
  • d)quando l'eccezionale urgenza della fornitura, dovuta a circostanze imprevedibili, non consente l'indugio della pubblica gara;
  • e)per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse la amministrazione ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficolta' o incompatibilita' tecniche; ((f) quando si tratti di beni acquistati in borsa all'interno della Comunita' economica europea, con esclusione degli acquisti da effettuarsi dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, n. 1)));
  • g)quando la fornitura richieda misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformita' di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato. ((Le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, n. 1), per ciascuna fornitura aggiudicata in base alle lettere da a) ad e) del comma precedente, redigono apposito verbale contenente la denominazione della amministrazione aggiudicatrice, la natura, il valore e il Paese di origine delle merci acquistate, nonche' le circostanze di cui alle citate lettere da a) ad e) in base alle quali il contratto e' stato concluso. Il verbale di cui al comma precedente rimane in possesso dell'amministrazione aggiudicatrice, la quale, in caso di richiesta, e' tenuta a comunicare le relative informazioni alla commissione delle Comunita' europee. Entro il mese di marzo di ogni anno, le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, n. 1), nonche' le regioni e le province devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Coordinamento delle politiche comunitarie - un prospetto contenente, per ciascuno dei casi previsti dalle lettere da a) ad f) del secondo comma del presente articolo, il numero e l'importo dei contratti stipulati nell'anno solare precedente. Il riepilogo di tali prospetti sara' trasmesso, entro il mese di giugno successivo, alla commissione delle Comunita' europee)).

Testo in vigore dal 16 aprile 1983 al 26 agosto 1992

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1981-03-30;113~art2 · fonte su Normattiva