Art. 162

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(Delega delle funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale) 1. La delega prevista dall'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 e' conferita con atto scritto di cui e' fatta annotazione in apposito registro ed e' esibita in dibattimento. 2. Nel caso di giudizio direttissimo, la delega puo' essere conferita anche per la partecipazione alla contestuale udienza di convalida. 3. Quando si presenta la necessita' di prestare il consenso all'applicazione della pena su richiesta o al giudizio abbreviato ovvero si deve procedere a nuove contestazioni, il pubblico ministero delegato puo' procedere a consultazioni con il procuratore della Repubblica. 4. Il pretore, nel caso previsto dal comma 3, puo' sospendere l'udienza per il tempo strettamente necessario.

Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art162 · fonte su Normattiva