Art. 14 — Misura e versamento del contributo
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A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale di volo e' stabilito nel 25 per cento della retribuzione di cui al precedente articolo 13 ed e' ripartito per i 3 quinti a carico delle aziende e per 2 quinti a carico del personale. La misura della percentuale del contributo stabilita dal precedente comma per la copertura degli oneri del Fondo di previdenza del personale di volo puo' essere modificata, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza, di cui al precedente articolo 6. Finche' non sara' stabilita la nuova misura della percentuale di contributo, questo e' versato dalle aziende, salvo conguaglio, nella misura dovuta per l'anno precedente. Il versamento del suddetto contributo deve essere eseguito trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre solare cui si riferisce la retribuzione. Le aziende rispondono del pagamento del contributo previsto dal presente articolo anche per la parte a carico dei dipendenti. L'obbligo del versamento del contributo sussiste anche se il dipendente abbia superato il 55° anno di eta'
Testo in vigore dal 27 luglio 1965 al 1 settembre 1973
