Art. 14 — Misura e versamento del contributo
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((A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale di volo e' stabilito nel 15 per cento degli elementi retributivi di cui al precedente articolo 13, validi ai fini della pensione, ed e' ripartito per i 2/3 a carico dell'azienda e, per 1/3, a carico del personale. Ove intervengano variazioni in tale aliquota contributiva, oltre l'aliquota prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, la quota eccedente quest'ultima sara' ripartita in ragione di 3/5 a carico dell'azienda e di 2/5 a carico del personale)). La misura della percentuale del contributo stabilita dal precedente comma per la copertura degli oneri del Fondo di previdenza del personale di volo puo' essere modificata, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza, di cui al precedente articolo 6. Finche' non sara' stabilita la nuova misura della percentuale di contributo, questo e' versato dalle aziende, salvo conguaglio, nella misura dovuta per l'anno precedente. Il versamento del suddetto contributo deve essere eseguito trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre solare cui si riferisce la retribuzione. Le aziende rispondono del pagamento del contributo previsto dal presente articolo anche per la parte a carico dei dipendenti. ((L'obbligo del versamento del contributo sussiste anche se il dipendente abbia superato il 50° anno di eta')).
Testo in vigore dal 1 settembre 1973 al 10 novembre 1987
