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A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale di volo e' stabilito nel 15 per cento degli elementi retributivi di cui al precedente articolo 13, validi ai fini della pensione, ed e' ripartito per i 2/3 a carico dell'azienda e, per 1/3, a carico del personale. Ove intervengano variazioni in tale aliquota contributiva, oltre l'aliquota prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, la quota eccedente quest'ultima sara' ripartita in ragione di 3/5 a carico dell'azienda e di 2/5 a carico del personale. 3 La misura della percentuale del contributo stabilita dal precedente comma per la copertura degli oneri del Fondo di previdenza del personale di volo puo' essere modificata, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza, di cui al precedente articolo 6. Finche' non sara' stabilita la nuova misura della percentuale di contributo, questo e' versato dalle aziende, salvo conguaglio, nella misura dovuta per l'anno precedente. Il versamento del suddetto contributo deve essere eseguito trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre solare cui si riferisce la retribuzione. Le aziende rispondono del pagamento del contributo previsto dal presente articolo anche per la parte a carico dei dipendenti. L'obbligo del versamento del contributo sussiste anche se il dipendente abbia superato il 50° anno di eta'.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 18 luglio 1987

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Il D.P.R. 18 luglio 1987 (in G.U. 26/10/1987, n. 250) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, il contributo di cui al primo comma dell'art. 14 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come modificato dall'art. 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, dovuto al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, e' stabilito nella misura del 18,50 per cento delle retribuzioni imponibili". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dalla data indicata nel precedente art. 1, e per la durata di un triennio, il contributo di cui al precedente art. 1 e' maggiorato del 2 per cento delle retribuzioni imponibili".

Testo in vigore dal 10 novembre 1987 al 27 novembre 1988

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