L'accertamento della inabilita' di cui al punto a) del precedente articolo 22 e' eseguito dall'Istituto medico legale del Ministero della difesa aeronautica. Detto Istituto ove l'accertamento stesso si concluda con un giudizio di inidoneita' al volo, ne da' comunicazione all'iscritto ed all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine di 15 giorni dalla data della decisione. Entro 30 giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, l'iscritto ha facolta' di ricorrere alla Commissione sanitaria di appello presso il Ministero della difesa-Aeronautica. L'iscritto ha facolta' di farsi assistere a proprie spese da un medico di sua fiducia. Il giudizio della Commissione e' definitivo. L'accertamento dell'invalidita' di cui al punto b) del precedente articolo 22 e' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Avverso i provvedimenti dell'Istituto e' ammesso ricorso al Comitato di vigilanza di cui al precedente articolo 6 nei termini e con le modalita' di cui al successivo articolo 55.

Testo vigente dal 27 luglio 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art26 · fonte su Normattiva