Art. 25 — Determinazione della misura della pensione
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La misura della pensione e' pari a tanti trentesimi del 75 per cento della retribuzione pensionabile di cui al precedente articolo 24, per quanti sono gli anni riconosciuti utili ai sensi del precedente articolo 23, considerando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi. La pensione dell'iscritto non puo' superare la retribuzione pensionabile, ne', qualora debba essere, liquidata la pensione di invalidita' di cui al preceduto articolo 22 punto b), essere inferiore ai quindici trentesimi del 75 per cento della predetta retribuzione pensionabile. Fermo restando il massimale di cui al precedente comma, la pensione e' aumentata di un ventesimo del suo ammontare per ciascuno dei figli di cui al successivo articolo 32. Il ventesimo supplementare per ciascun figlio spetta anche in aggiunta alla pensione minima di cui allo stesso comma. La pensione annua e' dovuta in tredici quote mensili. La tredicesima quota da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie, spetta ai titolari di pensioni in godimento alla data del 1 dicembre ed e' corrisposta per intero, qualunque sia il mese di decorrenza della pensione.
Testo in vigore dal 27 luglio 1965 al 1 settembre 1973
