Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1973 al 1 luglio 1997. Leggi il testo vigente →

((La misura della pensione e' pari al 3 per cento della retribuzione pensionabile di cui al precedente articolo 24, per ogni anno riconosciuto utile, considerando come un anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi. La pensione dell'iscritto non puo' superare la retribuzione pensionabile, ne', qualora debba essere liquidata ai sensi del punto b) e del penultimo comma del precedente articolo 22, essere inferiore al 50 per cento della retribuzione pensionabile predetta)). Fermo restando il massimale di cui al precedente comma, la pensione e' aumentata di un ventesimo del suo ammontare per ciascuno dei figli di cui al successivo articolo 32. Il ventesimo supplementare per ciascun figlio spetta anche in aggiunta alla pensione minima di cui allo stesso comma. La pensione annua e' dovuta in tredici quote mensili. La tredicesima quota da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie, spetta ai titolari di pensioni in godimento alla data del 1 dicembre ed e' corrisposta per intero, qualunque sia il mese di decorrenza della pensione.

Testo in vigore dal 1 settembre 1973 al 1 luglio 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art25 · fonte su Normattiva