Art. 39 — Prosecuzione volontaria della contribuzione
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L'iscritto per il quale sia cessato l'obbligo della contribuzione al Fondo, a seguito di cessazione o trasformazione del rapporto di lavoro, prima di aver conseguito diritto a pensione, ha facolta' di continuare in forma volontaria il versamento dei contributi dalla data di cessazione dell'obbligo stesso, purche' possa far valere, alla data medesima, almeno cinque anni di contribuzione. La domanda di esercizio della facolta' di cui al precedente comma deve pervenire all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data di cessazione dell'iscrizione obbligatoria. L'inosservanza del termine di cui al precedente comma comporta la decadenza dalla facolta' ivi prevista. Coloro che si avvalgono della facolta' di cui al primo comma del presente articolo devono versare, con le modalita' che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il contributo sulla retribuzione pensionabile spettante alla data di cessazione dell'iscrizione obbligatoria. Detto contributo e' determinato mediante l'applicazione, sulla retribuzione di cui al precedente comma, della aliquota contributiva stabilita per il personale in servizio. Annualmente, la retribuzione pensionabile, sulla quale deve essere versato il contributo volontario, e' adeguata in base alle variazioni del numero indice medio del costo della vita rispetto a quello determinato nell'anno solare precedente. Sulla retribuzione cosi' adeguata si applica l'aliquota contributiva stabilita per il personale di volo in servizio.
Testo in vigore dal 27 luglio 1965 al 1 settembre 1973
