Spetta al Comitato di cui al precedente articolo 6:

  • 1)di deliberare sui ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni, salvo, per queste ultime, il disposto dei primi quattro commi del successivo articolo 26;
  • 2)di dare parere sulla accettazione delle eredita', legati, donazioni a favore del Fondo;
  • 3)di fare proposte concernenti gli investimenti delle attivita' del Fondo in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14, n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;
  • 4)di dare parere sulle questioni generali relative alla determinazione della misura dei contributi, alla riscossione di essi, ed al pagamento delle prestazioni, richiedendo eventuale compilazione dei bilanci tecnici particolari;
  • 5)di esaminare i bilanci annuali ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo;
  • 6)di dare pareri sulle questioni che, comunque, possano sorgere nell'applicazione delle norme di cui alla presente legge.

Testo vigente dal 27 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art7 · fonte su Normattiva