Norme di riordino del settore farmaceutico

Art. 4 — Procedure concorsuali

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Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunita' economica europea maggiori di eta', in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta anni di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Ove le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano a bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione nel termine previsto dal comma 1 o non provvedano entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione del bando alla nomina della commissione giudicatrice, il Ministro della sanita', previa diffida, provvede nei trenta giorni successivi a nominare un commissario ad acta incaricato dell'indizione del bando di concorso e della nomina della commissione giudicatrice. Il commissario ad acta di cui al comma 3 rimane in carica per garantire il regolare espletamento del concorso fino all'assegnazione delle farmacie ai relativi vincitori. Il commissario ad acta di cui al comma 3 si avvale degli uffici di una unita' sanitaria locale compresa nel territorio in cui si espleta il concorso e risponde del suo operato al Ministro della sanita'. La commissione giudicatrice nominata per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle farmacie approva entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del bando la graduatoria dei vincitori. In caso di impedimento di un commissario a partecipare ai lavori della commissione giudicatrice le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o il commissario ad acta di cui al comma 3 provvedono alla immediata sostituzione del commissario impedito. Qualora le commissioni non provvedano ad espletare il concorso nei termini di cui al comma 6, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o il commissario ad acta di cui al comma 3 provvedono entro dieci giorni alla nomina di una nuova commissione. La composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalita' di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 16 novembre 1991 al 30 luglio 1992

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 352/1992

    Ha colpito questo articolo
    23 luglio 1992

    Le norme dell'art. 4 della legge statale n. 670 del 1991, relative alle procedure concorsuali per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione e ai requisiti soggettivi per la partecipazione agli stessi, rispondono alla esigenza di una disciplina necessariamente uniforme, secondo principi che esprimono un interesse nazionale e al cui rispetto sono pienamente tenute anche le Province autonome. Non ledono quindi le competenze di queste ultime ne' l'obbligo di indire, con periodicità prefissata e vincolante per tutto il territorio nazionale, i concorsi provinciali per il conferimento di dette sedi - rispondendo la previsione stessa alla necessità di garantire in modo stabile ed efficace il servizio farmaceutico, nonché alla esigenza di evitare la formazione di situazioni di fatto, collegate alla gestione provvisoria di farmacie senza concorso - ne' tantomeno l'ammissione ai concorsi in questione anche di cittadini di Stati membri della Comunità europea. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e secondo comma, l. 8 novembre 1991, n. 362, sollevata, con ricorsi delle Province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente in data 23 e 20 dicembre 1991, in riferimento agli artt. 9, numero 10, e 16, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). - V. le leggi 28 febbraio 1981, n. 34 e 22 dicembre 1988, n. 892, emanate a sanatoria delle situazioni di fatto relative alla gestione provvisoria senza concorso.

    Art. 4 Norme di riordino del settore farmaceutico · Art. 11 Norme di riordino del settore farmaceutico · Art. 9 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 357/1999

    Questione infondata
    22 luglio 1999

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 - in relazione all'art. 12, commi 2 e 8, l. 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), che disciplina il trasferimento della titolarità di farmacia per atto "inter vivos" a titolo oneroso a favore del farmacista che abbia già conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso - 4 e 35 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, l. 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), laddove prevede un limite massimo di età (cinquantanove anni) per essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, in quanto - posto che il raffronto tra due fattispecie al fine di valutare la ragionevolezza del loro trattamento differenziato è ammissibile soltanto se esse siano identiche, o, quantomeno, sostanzialmente omogenee; e che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti d'età per l'acceso ai pubblici impieghi, purché essi non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole - il legislatore, con la disposizione denunciata, ha stabilito, con una scelta immune da irragionevolezza e non arbitraria, di "evitare in futuro le gestioni provvisorie nell'esercizio delle farmacie e le ripetute sanatorie che hanno caratterizzato i periodi trascorsi", dettando regole cogenti sia nel fissare i requisiti soggettivi dei concorrenti, sia nel disciplinare gli altri aspetti del procedimento concorsuale; in quanto le due fattispecie indicate dal giudice 'a quò, pur relative entrambe al conseguimento di un esercizio farmaceutico, non sono omogenee, essendo diversa la fonte della titolarità (concorso pubblico 'ex' art. 4, l. n. 362 del 1991, e contratto 'ex' art. 12, l. n. 475 del 1968), sicché la seconda fattispecie, costituendo una deroga alla generale prescrizione del pubblico concorso, può considerarsi un'ipotesi diversa ed eccezionale; ed in quanto, con riferimento agli artt. 4 e 35 Cost., dal riconoscimento dell'importanza costituzionale del lavoro non deriva l'impossibilità di prevedere condizioni e limiti per l'esercizio del relativo diritto, anche attraverso la fissazione di un limite massimo di età posto a tutela di altri valori costituzionalmente garantiti, purché sempre nel rispetto della ragionevolezza dei requisiti soggettivi di partecipazione ai concorsi pubblici. - S. nn. 139/1984, 412/1988, 237/1995, 65/1996, 103, 293, 431 e 466/19997; O. n. 297/1998.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 4 Norme di riordino del settore farmaceutico

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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