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Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'articolo 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianita' aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivita' e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo o comunque non a termine, ha diritto alla indennita' di mobilita' ai sensi dell'articolo 7. 6 Per le finalita' del presente articolo i datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti:

  • a)al versamento di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
  • b)al versamento della somma di cui all'articolo 5, comma 4. Alla corresponsione ai giornalisti dell'indennita' di cui al comma 1 provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, al quale sono dovuti il contributo e la somma di cui al comma 2, lettera a) e b). Sono abrogati l'articolo 8 e il secondo e terzo comma dell'articolo 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tali disposizioni continuano a applicarsi in via transitoria i lavoratori il cui licenziamento si stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

6

La Corte costituzionale con sentenza 6 - 12 settembre 1995, n. 423 (in G.U. 1a s.s. 20/9/1995, n. 39) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computabili al fine del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennita' di mobilita'".

Testo in vigore dal 21 settembre 1995 al 22 agosto 2008

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 215/2014

    Questione infondata
    18 luglio 2014

    Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui esclude per i lavoratori interinali, successivamente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la possibilità di cumulare nell'anzianità aziendale utile ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di mobilità anche il periodo prestato in forza del contratto di lavoro interinale. I rapporti di lavoro posti a raffronto - quello, rispettivamente, dei lavoratori assunti da un'impresa con contratto a tempo indeterminato, dopo un periodo svolto in forza di contratto di lavoro "interinale", e dei lavoratori assunti fin dall'inizio a tempo indeterminato dalla medesima impresa - non sono strutturalmente omogenei poiché sono diversi i datori di lavoro dei reiterati contratti «per prestazioni di lavoro temporaneo» e del successivo contratto di lavoro a tempo indeterminato. Né può ravvisarsi una «pari anzianità lavorativa» tra le due tipologie di lavoratori poiché la disposizione censurata - che richiede la continuità del rapporto di lavoro, ai fini del computo della anzianità aziendale utile per fruire della indennità di mobilità - presuppone lo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze del medesimo datore di lavoro che ha azionato la detta procedura. Inoltre, le imprese fornitrici, inquadrate nel «settore terziario» (art. 49, legge n. 88 del 1989) sono fuori dalle previsioni della detta normativa in quanto possono godere della indennità di mobilità i lavoratori licenziati da imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale (imprese industriali che occupino più di quindici dipendenti). Infine, la norma rappresenta una ragionevole esplicazione della discrezionalità del legislatore, cui è rimessa la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch'essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle compatibilità finanziarie. - Per l'affermazione del principio secondo cui, in materia di previdenza e assistenza sociale, il legislatore gode di ampia discrezionalità con il solo limite del rispetto dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 120/2012, 36/2012, 234/2011, 234/2008 e 202/1999; ordinanza n. 448/1999. - Sulla eterogeneità delle fattispecie messe a confronto, v. le citate sentenze nn. 108/2013, 234/2008, 184/2000 e 413/1995; ordinanza n. 92/2009. - Sulla natura dell'indennità di mobilità, v. le citate sentenze nn. 234/2011, 285/2003 e 184/2000. - Sul contenuto e sulla immediata operatività nell'ordinamento giuridico dell'art. 38, secondo comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 426/2006 e 22/1969. - Per l'affermazione che è il sistema delle assicurazioni nel suo complesso ad essere chiamato a far fronte in caso di eventi che incidono sfavorevolmente sull'attività lavorativa, v. la citata sentenza n. 80/1971.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 16 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro

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  • Ordinanza n. 100/2004

    Questione inammissibile
    18 marzo 2004

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione: a) dell’art. 16, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui non consente di percepire il trattamento di mobilità ai lavoratori licenziati prima dell’entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 (11 agosto 1991), ma per i quali l’effetto risolutivo del rapporto si è verificato solo in epoca successiva; b) dell’art. 22, comma 7, della stessa legge, nella parte in cui attribuisce il diritto all’indennità di mobilità solo ai lavoratori che, alla data predetta, già godevano della disoccupazione speciale e non anche a coloro che non ne usufruivano per essere il loro licenziamento (già intimato) non ancora produttivo di effetti alla data dell’11 agosto 1991. Da quanto emerge dalle stesse allegazioni dei fatti di causa contenute nell'ordinanza di rimessione, infatti, il giudice 'a quò ha costruito le questioni di legittimità costituzionale non sull’interpretazione della legge nella sua astrattezza, bensì sulle evenienze, da lui stesso ritenute patologiche, del concreto giudizio devolutogli, con le preclusioni verificatesi in grado di appello.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 16 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 22 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro

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  • Ordinanza n. 367/2003

    Questione inammissibile
    19 dicembre 2003

    Manifesta inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 1, e 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sollevate in riferimento agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui non prevedono – ai fini dell'integrazione del requisito dell'anzianità aziendale di almeno dodici mesi quale presupposto perché i dipendenti che perdono il posto di lavoro possano beneficiare dell'indennità di mobilità – il cumulo del periodo di lavoro prestato, senza soluzione di continuità, con passaggio diretto presso imprese dello stesso settore di attività che abbiano il medesimo assetto proprietario di quelle presso le quali in precedenza sia intercorso il rapporto lavorativo. Relativamente alla prima delle disposizioni censurate, infatti, il giudice rimettente ha omesso di verificare se la concreta vicenda societaria dedotta in giudizio non fosse piuttosto inquadrabile nella fattispecie della mera trasformazione della società o in quella del trasferimento d'azienda, nessuna delle quali comporta soluzione di continuità nell'anzianità aziendale dei lavoratori dipendenti. Quanto all'altra disposizione censurata, essa non deve essere applicata dal giudice rimettente, riguardando l'inapplicabilità dei benefici di cui ai precedenti quattro commi, relativi al collocamento dei lavoratori in mobilità, e non già alle condizioni per la fruizione dell'indennità di mobilità, oggetto del giudizio 'a quò.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2498 c.c.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art16 · fonte su Normattiva