Art. 7 — Indennità di mobilità
Articolo abrogato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Articolo abrogato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
2 pronunce che riguardano l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.
I contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della l. n. 223 del 1991, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale, che coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale 122 <!-- pag. 123 --> ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo, con conseguente irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita contenuto nell'art. 8, comma 1, della l. n. 155 del 1981.
Art. 7
Il ripristino solo de iure del rapporto di lavoro non legittima l'INPS a ripetere l'indennità di mobilità versata, fondandosi quest'ultima sul presupposto della disoccupazione di fatto, durante la quale permane lo stato di bisogno economico che costituisce il fondamento dell'emolumento previdenziale, sotto l'egida dell'art. 38 Cost. (Principio affermato in relazione a una fattispecie nella quale il datore di lavoro, in conseguenza dell'intervenuto fallimento, non aveva potuto dare effettiva attuazione al dictum giudiziale di rintegrazione dei lavoratori).
Art. 7 · Art. 8 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 38 cost.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale da parte di imprese, diverse da quelle edili, soggette alla disciplina dell'intervento di integrazione salariale, la equiparazione al "lavoro effettivamente prestato" - al fine del calcolo dell'anzianità minima di sei mesi richiesta perché il lavoratore (operaio, impiegato o quadro) possa beneficiare dell'indennità di mobilità - delle sole ipotesi di ferie, festività ed infortuni, con esclusione di ogni altra situazione di sospensione dello svolgimento della prestazione lavorativa genericamente considerata a prescindere dalle ragioni specifiche della stessa, trova sufficiente giustificazione, di fronte ai principi di eguaglianza e di garanzia della tutela previdenziale, nella peculiarità delle ipotesi considerate. Mentre, infatti, da una parte, ferie e festività attengono alle ordinarie pause periodiche nella prestazione lavorativa (non meno del riposo settimanale), dall'altra, l'infortunio (da intendersi - con interpretazione sistematica della norma - come riferito all'ipotesi dell'infortunio sul lavoro e non anche a quello dell'infortunio extra-lavorativo) ha una sua specificità in ragione del fatto che la sospensione del lavoro trova la sua causa proprio nel (precedente) svolgimento della prestazione lavorativa. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. - sotto l'anzidetto profilo - del combinato disposto degli artt. 7, comma primo, e 16, comma primo, legge 23 luglio 1991, n. 223). red.: S. P.
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Sono dichiarate inammissibili, per eccessiva genericità, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 41, primo comma, Cost., dell’art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, ai sensi del quale i lavoratori in mobilità che intraprendano un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, con esclusione di quella rateale. Le argomentazioni addotte dal rimettente a sostegno delle censure si rivelano del tutto apodittiche e assertive, riducendosi a una sostanziale riproposizione in termini solo formalmente diversi degli enunciati contenuti nei precetti costituzionali evocati, in assenza di adeguata spiegazione in ordine alle ragioni dell’asserita violazione. (Precedenti: S. 186/2023 - mass. 45780; S. 32/2023 - mass. 45351; S. 136/2022 - mass. 44793).
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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione. Posto che la norma impugnata non prevede alcun meccanismo di calcolo dell'indennità di mobilità ragguagliato al mese, è del tutto ragionevole il "diritto vivente" secondo cui l'indennità va corrisposta solo con riferimento alle singole giornate di effettiva disoccupazione; talché non è ingiustificata una diversità di trattamento derivante dalla determinazione del massimale mensile secondo il numero dei giorni del mese di riferimento, in quanto basata sull'articolazione del calendario comune. Né può ritenersi vulnerato il principio dell'adeguatezza della tutela previdenziale, sia in considerazione della assoluta modestia delle differenze economiche dell'indennità di mobilità poste a raffronto in conseguenza dell'uno o dell'altro criterio di computo, sia in relazione al fatto che l'indennità di mobilità è di gran lunga maggiore dell'indennità ordinaria di disoccupazione.
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Il diritto ad una provvidenza di carattere definitivo, come la pensione di vecchiaia, destinata a coprire l'intero arco della vita residua del lavoratore, fa implicitamente venir meno, in quanto ne rappresenta un emolumento sostitutivo nel tempo, le ragioni giustificatrici del trattamento previdenziale provvisorio dell'indennità di mobilità, che cessa, invece, dopo un limitato periodo di tempo e che è finalizzata a soddisfare le esigenze minime del lavoratore, riconosciute e protette dall'art. 38 della Costituzione. Appare perciò ragionevole e non confliggente con gli invocati artt. 3 e 37 della Costituzione, la previsione di incompatibilità di tale indennità con il trattamento pensionistico di vecchiaia, successivamente al compimento dell'età pensionabile che è non irragionevolmente fissato per le donne a cinquantacinque anni anziché a sessanta, come per gli uomini. Non è pertanto fondata in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui, disponendo che l'indennità di mobilità non venga corrisposta successivamente alla data del compimento dell'età pensionabile, ne comporta, conseguenzialmente, la non attribuibilità alle lavoratrici ultracinquantacinquenni. - v. la sentenza n. 498/1988. A.M.M.
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Non è implausibile l'orientamento espresso dal Tribunale di Torino, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, 1, comma 5, 2 e 3, comma 2, del d.l. 16 maggio 1994, n. 299 (convertito in legge dall'art. 1, comma 1 della legge 19 luglio 1994, n. 451), per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, nel senso che la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificato dall'impugnato art. 1, comma 5, del d.l. n. 299 del 1994, (ove si prevede, a decorrere dal 1^ gennaio 1995, l'adeguamento del trattamento di integrazione salariale straordinaria agli indici ISTAT per i prezzi al consumo) non sia suscettibile di interpretazione estensiva o analogica al fine di rendere applicabile il suddetto adeguamento anche all'indennità di mobilità. Tale orientamento, infatti, trova implicita conferma nell'art. 45, comma 1, lettera r), della legge 17 maggio 1999, n. 144 che specificamente delega il Governo ad introdurre norme per adeguare nei successivi anni l'indennità di mobilità con l medesimo criterio già vigente per il trattamento straordinario di integrazione salariale. L.T.
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Non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui prevede che l'indennità di mobilità per disoccupazione da crisi o cessazione di azienda competa solo agli iscritti nelle liste di mobilità ai sensi del precedente art. 4 e non a chi non vi sia stato inserito per non avere il datore di lavoro attivato o esaurito la prescritta procedura, sollevata sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori licenziati per lo stesso motivo a seconda che un soggetto, indifferente ai rapporti che conseguono alla sua condotta, abbia o meno provveduto al compimento di atti formali, quale è la procedura di mobilità. Infatti, l'iscrizione nelle liste, lungi dal costituire un adempimento meramente formale, comporta, oltre ad uno speciale onere contributivo a carico del datore di lavoro, il sorgere di uno 'status' per il lavoratore, dal quale discendono plurime conseguenze strettamente legate alla percezione della prestazione previdenziale, fra cui una serie di obblighi (partecipazione a corsi di riqualificazione, chiamata a servizi di pubblica utilità, cancellazione per comportamenti non collaborativi). Del complesso di rapporti interconnessi che sorgono con l'iscrizione nelle liste di mobilità, quello avente ad oggetto il diritto alla percezione all'indennità di mobilità è il principale, ma non l'unico, sicché trova una ragionevole giustificazione la disciplina differenziata tra lavoratori iscritti o non iscritti nelle liste, per i quali ultimi una eventuale estensione del solo diritto all'indennità, disancorata da tutti gli altri effetti collaterali che conseguono all'iscrizione, costituirebbe una indebita situazione di privilegio. red.: A. Franco
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
11 versioni dal 1991
urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art7 · fonte su Normattiva