Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 27577/2025

    16 ottobre 2025
    • PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)
    • ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

    I contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della l. n. 223 del 1991, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale, che coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale 122 <!-- pag. 123 --> ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo, con conseguente irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita contenuto nell'art. 8, comma 1, della l. n. 155 del 1981.

    Art. 7

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 23476/2025

    18 agosto 2025
    • PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)
    • ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

    Il ripristino solo de iure del rapporto di lavoro non legittima l'INPS a ripetere l'indennità di mobilità versata, fondandosi quest'ultima sul presupposto della disoccupazione di fatto, durante la quale permane lo stato di bisogno economico che costituisce il fondamento dell'emolumento previdenziale, sotto l'egida dell'art. 38 Cost. (Principio affermato in relazione a una fattispecie nella quale il datore di lavoro, in conseguenza dell'intervenuto fallimento, non aveva potuto dare effettiva attuazione al dictum giudiziale di rintegrazione dei lavoratori).

    Art. 7 · Art. 8 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 38 cost.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 423/1995

    Ha colpito questo articolo
    12 settembre 1995

    Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale da parte di imprese, diverse da quelle edili, soggette alla disciplina dell'intervento di integrazione salariale, la equiparazione al "lavoro effettivamente prestato" - al fine del calcolo dell'anzianità minima di sei mesi richiesta perché il lavoratore (operaio, impiegato o quadro) possa beneficiare dell'indennità di mobilità - delle sole ipotesi di ferie, festività ed infortuni, con esclusione di ogni altra situazione di sospensione dello svolgimento della prestazione lavorativa genericamente considerata a prescindere dalle ragioni specifiche della stessa, trova sufficiente giustificazione, di fronte ai principi di eguaglianza e di garanzia della tutela previdenziale, nella peculiarità delle ipotesi considerate. Mentre, infatti, da una parte, ferie e festività attengono alle ordinarie pause periodiche nella prestazione lavorativa (non meno del riposo settimanale), dall'altra, l'infortunio (da intendersi - con interpretazione sistematica della norma - come riferito all'ipotesi dell'infortunio sul lavoro e non anche a quello dell'infortunio extra-lavorativo) ha una sua specificità in ragione del fatto che la sospensione del lavoro trova la sua causa proprio nel (precedente) svolgimento della prestazione lavorativa. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. - sotto l'anzidetto profilo - del combinato disposto degli artt. 7, comma primo, e 16, comma primo, legge 23 luglio 1991, n. 223). red.: S. P.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 7 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro

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  • Sentenza n. 38/2024

    Questione infondata
    8 marzo 2024

    Sono dichiarate inammissibili, per eccessiva genericità, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 41, primo comma, Cost., dell’art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, ai sensi del quale i lavoratori in mobilità che intraprendano un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, con esclusione di quella rateale. Le argomentazioni addotte dal rimettente a sostegno delle censure si rivelano del tutto apodittiche e assertive, riducendosi a una sostanziale riproposizione in termini solo formalmente diversi degli enunciati contenuti nei precetti costituzionali evocati, in assenza di adeguata spiegazione in ordine alle ragioni dell’asserita violazione. (Precedenti: S. 186/2023 - mass. 45780; S. 32/2023 - mass. 45351; S. 136/2022 - mass. 44793).

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 7 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro

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  • Ordinanza n. 18/2007

    Questione infondata
    26 gennaio 2007

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione. Posto che la norma impugnata non prevede alcun meccanismo di calcolo dell'indennità di mobilità ragguagliato al mese, è del tutto ragionevole il "diritto vivente" secondo cui l'indennità va corrisposta solo con riferimento alle singole giornate di effettiva disoccupazione; talché non è ingiustificata una diversità di trattamento derivante dalla determinazione del massimale mensile secondo il numero dei giorni del mese di riferimento, in quanto basata sull'articolazione del calendario comune. Né può ritenersi vulnerato il principio dell'adeguatezza della tutela previdenziale, sia in considerazione della assoluta modestia delle differenze economiche dell'indennità di mobilità poste a raffronto in conseguenza dell'uno o dell'altro criterio di computo, sia in relazione al fatto che l'indennità di mobilità è di gran lunga maggiore dell'indennità ordinaria di disoccupazione.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 7 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1991

1991oggi
  1. 1 gennaio 2017 — oggiabrogatoper 10 anni
  2. 18 luglio 2012 — 1 gennaio 2017per 4 anni
  3. 1 gennaio 2004 — 18 luglio 2012per 9 anni
  4. 8 agosto 2002 — 1 gennaio 2004per un anno
  5. 23 maggio 1999 — 8 agosto 2002per 3 anni
  6. 18 maggio 1999 — 23 maggio 1999per 5 giorni
  7. 1 dicembre 1996 — 18 maggio 1999per 2 anni
  8. 21 settembre 1995 — 1 dicembre 1996per un anno
  9. 20 luglio 1994 — 21 settembre 1995per un anno
  10. 20 luglio 1993 — 20 luglio 1994per un anno
  11. 27 luglio 1991 — 20 luglio 1993testo originarioper un anno

urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art7 · fonte su Normattiva