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L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facolta' di avviare la procedura di licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria puo' essere effettuata tra il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi e produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonche' del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale delle eventuali misure programmate per fronteggiare la conseguenza sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia' previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia dalla ricevuta del versamento dell'INPS a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti. 4 Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta della rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da' all'Ufficio Provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori. 24 Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6. 24 Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta' di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati con l'indicazione per ciascun soggetto del nominati del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento dell'eta', del carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recpuero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5 comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori licenziati. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda. Il presente articolo non trova applicazione nel corso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attivita' stagionali e saltuarie, nonche' per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita' produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu' regioni la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4. 15-bis.Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un' impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette procedure. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675 le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80 convertito, con modificazioni della legge 26 maggio 1978 n. 215, ad eccezione dell'articolo 4-bis nonche' il decreto legge 13 dicembre 1978, n. 795 convertito con modificazioni dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36. 32

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 8, comma 8) che "Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 ed al comma 4 dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano nel senso che il mancato versamento delle mensilita' alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non comporta la sospensione della procedura di mobilita' di cui al medesimo articolo 4 e la perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a percepire l'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223". Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".

24

Il D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166, nell'introdurre il comma 2-ter all'art. 5 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39, ha disposto (con l'art. 1, comma 13) che "Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, e di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della meta'".

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81

32

Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha disposto (con l'art. 34, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 non trovano applicazione nel caso di cessazione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica l'articolo 3 della legge n. 604 del 1966".

Testo in vigore dal 25 giugno 2015 al 7 giugno 2018

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 16926/2025

    24 giugno 2025
    • IMPIEGO PUBBLICO
    • IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)

    L'equiparazione dell'organismo di diritto pubblico alle pubbliche amministrazioni riguarda i segmenti di attività strettamente legati all'affidamento dei contratti, ferma restando la possibilità di ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui l'ente è preposto, di modo che il rapporto di lavoro con il personale dipendente - segnatamente, sotto il profilo della relativa interruzione conseguente allo scioglimento della società - non è soggetto alle norme del T.U. sul pubblico impiego ma alla disciplina privatistica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimamente indirizzata, ai lavoratori alle dipendenze del COTIR - Consorzio per la divulgazione e sperimentazione delle tecniche irrigue s.c.a.r.l. in liquidazione -. una dichiarazione di esubero ex art. 4, l. n. 223 del 1991, escludendo la natura di ente pubblico del suddetto organismo e, conseguentemente, l'applicabilità ai suoi dipendenti tanto del c.c.n.l. Enti locali, quanto del d.lgs. n. 165 del 2001).

    Art. 4 · Art. 2615 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 10224/2025

    17 aprile 2025
    • LAVORO
    • LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

    Ai fini della procedura di riallocazione del personale in eccedenza di società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, commi 563 - 568, della l. n. 147 del 2013 - prodromica e strettamente collegata a quella di riduzione del personale ex artt. 4 e 24 della l. n. 223 del 1991 -, la nozione di ente controllante, tenuto ad espletarla, va desunta, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 33 del 2013 (ratione temporis applicabile), dalla disciplina dell'art. 2359 c.c., che impone di apprezzare non soltanto la percentuale numerica della partecipazione azionaria in capo all'ente pubblico ma anche l'esercizio di poteri di ingerenza e condizionamento, sia tramite i voti esercitati sia in virtù di particolari vincoli contrattuali, potendo la situazione di controllo atteggiarsi anche in termini di controllo congiunto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che Regione Lazio e Roma Capitale non fossero tenuti alla riallocazione di un dipendente di Fiera di Roma s.r.l. per il sol fatto che nella stessa detenevano partecipazioni di minoranza, senza valutare se fosse previsto un potere di nomina dei vertici aziendali o dei componenti degli organi sociali).

    Art. 4 · Art. 24 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 2359 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 6/1999

    Questione infondata
    21 gennaio 1999

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - dell'art. 4, commi 4 e 9, in combinato disposto con gli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) - che descrive gli adempimenti imposti al datore di lavoro per l'iscrizione dei dipendenti nelle liste di mobilità, subordinando ad essa l'erogazione della relativa indennità-, nella parte in cui condiziona la procedura di iscrizione esclusivamente al comportamento del datore di lavoro senza prevedere, in alternativa, che <<l'iniziativa o il compimento>> degli atti necessari, nell'inerzia del soggetto tenuto ad attivarsi, spetti ai lavoratori interessati, in caso di licenziamento collettivo per cessazione dell'attività. Invero, premesso che il legislatore, con l'art. 4, comma 1, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236 - che consente ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrino nella disciplina della mobilità, licenziati <<per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro>>, di richiedere l'iscrizione alla sezione circoscrizionale per l'impiego entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento - ha previsto una ipotesi di iscrizione nelle liste, originata esclusivamente dall'iniziativa del lavoratore interessato; l'estensione della possibilità offerta dal predetto art. 4 a tutte le ipotesi di licenziamento collettivo per cessazione di attività consente di acquisire 'a posteriorì gli elementi su cui si fonda il diritto all'indennità, <<stante che, nel caso di accertamento positivo, la commissione per l'impiego, in ragione del carattere tecnico e quindi vincolato del controllo che le è demandato è tenuta all'approvazione della lista>>. Del resto, tale meccanismo, una volta venuto meno il suo carattere transitorio, è da considerare ormai un consolidato complemento delle disposizioni di cui agli artt. 4, 6 e 7 della legge n. 223 del 1991, laddove assicura ai lavoratori una via di accesso diretto alle liste e, pur nella imperfezione del generale ordito normativo, rende possibile il conseguimento dello 'status' derivante dall'iscrizione, con le connesse agevolazioni del collocamento nonché, ove ne sussistano i requisiti, della percezione di una indennità. - Cfr. S. n. 268/1994, nella quale si osserva che la presenza dei lavoratori nella complessa procedura regolata dai commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 <<non può che esprimersi attraverso le organizzazioni sindacali, portatrici della dimensione collettiva degli interessi in gioco e di una visione di insieme del mercato del lavoro>>. - Con la S. n. 413/1995, è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della stessa legge n. 223 del 1991, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., con riguardo alla mancata corresponsione dell'indennità di mobilità ai lavoratori, che pure ne avrebbero avuto diritto, non iscritti nelle liste a causa della condotta omissiva del datore di lavoro. In particolare, la Corte ha osservato che il diritto alla percezione dell'indennità rappresenta solo una tra le molteplici conseguenze di quello 'status' che i lavoratori acquisiscono con l'iscrizione nelle liste di mobilità, dato che, <<in tale momento si radica un complesso di rapporti interconnessi, dei quali quello avente ad oggetto l'erogazione dell'indennità di mobilità costituisce il principale ma non l'unico, che non è quindi possibile enucleare prescindendo della iscrizione nelle liste stesse>>.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 4 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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  6. 23 marzo 2021 — 26 maggio 2021per 2 mesi
  7. 1 gennaio 2021 — 23 marzo 2021per 3 mesi
  8. 29 ottobre 2020 — 1 gennaio 2021per 2 mesi
  9. 15 agosto 2020 — 29 ottobre 2020per 3 mesi
  10. 19 maggio 2020 — 15 agosto 2020per 3 mesi
  11. 30 aprile 2020 — 19 maggio 2020per 19 giorni
  12. 17 marzo 2020 — 30 aprile 2020per un mese
  13. 7 giugno 2018 — 17 marzo 2020per un anno
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  15. 18 luglio 2012 — 25 giugno 2015per 3 anni
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  17. 27 giugno 1997 — 28 ottobre 2008per 11 anni
  18. 20 luglio 1993 — 27 giugno 1997per 4 anni
  19. 27 luglio 1991 — 20 luglio 1993testo originarioper un anno

urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art4 · fonte su Normattiva