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Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonche' quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. ((Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati ne' trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purche' la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati)). Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal sindaco entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validita' per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante ((o di uno dei condividenti)) attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonche' la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi. ((I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non e' allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo e' stato depositato presso il comune)). I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al sindaco del comune ove e' sito l'immobile. Nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 6, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma precedente, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui sindaco deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia del sindaco si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 7. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal settimo comma, sono nulli e non possono essere stipulati, ne' in forma pubblica ne' in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del sindaco. Il quarto comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e' abrogato. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo l'entrata in vigore della presente legge, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti ((nonche' agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitu')).

Testo in vigore dal 23 giugno 1985 al 1 gennaio 2002

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 276/2004

    Questione inammissibile
    27 luglio 2004

    È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che gli atti fra vivi aventi ad oggetto diritti reali riguardanti terreni, ai quali non sia stato allegato un valido certificato di destinazione urbanistica, possano essere confermati mediante un atto redatto nella stessa forma del precedente, cui sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree, relativamente al giorno in cui è stato stipulato l’atto da confermare. Il giudice ‘a quò, infatti, non dà atto di una conferma postuma ai sensi degli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985, ma assume solo che l’allegazione del certificato scaduto di validità era addebitabile a mero errore dei collaboratori del professionista, dal momento che questi era già in possesso di un nuovo certificato di destinazione urbanistica che sarebbe stato valido al momento del rogito, con la conseguenza che l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma non avrebbe alcuna influenza nel giudizio ‘a quò.

    Art. 3 cost. · Art. 1423 c.c. · Art. 18 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 30 Testo unico in materia edilizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 38/2004

    Questione infondata
    26 gennaio 2004

    La norma di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 – censurata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che gli atti fra vivi aventi ad oggetto diritti reali riguardanti terreni, ai quali non sia stato allegato un valido certificato di destinazione urbanistica, possano essere confermati mediante un atto redatto nella stessa forma del precedente, cui sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree, relativamente al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare (a differenza di quanto previsto dagli artt. 17, quarto comma, e 40 della stessa legge n. 47 del 1985 per gli atti fra vivi aventi ad oggetto edifici, relativamente ai quali è ammessa una possibilità di conferma) – contiene una disciplina positiva ispirata alla 'ratiò di definire testualmente i compiti del notaio in sede di stipulazione di atti di trasferimento di immobili. Le formalità previste per la stipulazione di atti aventi ad oggetto terreni non edificati traggono una propria logica giustificazione dalla economia complessiva del sistema, finalizzato a investire il Sindaco degli elementi da cui cogliere l'esistenza di una lottizzazione, ed approntare le eventuali misure repressive. Di tale sistema l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica al momento della stipulazione dell'atto è passaggio fondamentale, anche se di per sé non significativo circa la regolarità del singolo atto di trasferimento. Attesa la differenza strutturale degli illeciti urbanistici riguardanti gli edifici da un lato – per i quali l'abuso è già stato perpetrato al momento dell'attività negoziale – e per i terreni dall'altro – per i quali l'abuso è in via di consumazione per effetto di trasferimenti parziali e che risulterà evidente solo 'a posteriorì, quando l'autorità preposta al governo del territorio sia posta in condizione di operare una sintesi dei dati in suo possesso relativamente ad una determinata estensione territoriale, tra i quali il complesso degli atti di trasferimento trasmessi dai notai roganti i singoli atti –, la diversità della disciplina per il trasferimento dei terreni e degli edifici non appare né illogica né irragionevole; così come non è irragionevole la mancata previsione della conferma di un atto assistito dal predetto certificato. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.

    Art. 3 cost. · Art. 18 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

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  • Ordinanza n. 187/1998

    Questione inammissibile
    26 maggio 1998

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, commi 7, 8 e 9, e 19 l. 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e 445 cod. proc. pen. - nella parte in cui dette norme non prevedono con adeguata precisione (trattandosi di norme con piena incidenza penalistica diretta e indiretta) ne' le caratteristiche dei provvedimenti adottati in via amministrativa dal sindaco, di acquisizione al patrimonio del Comune delle aree lottizzate e di demolizione delle opere; ne' quelle della confisca da disporsi dal giudice penale, in relazione anche all'art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen.; ne', infine, quelle della sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione, specie nell'ipotesi di eventuale applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 445 cod. proc. pen. - sollevate con riferimento agli artt. 3, 9, 24, 101, comma secondo, e 102 Cost., in quanto - posto che il giudice rimettente deve delibare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità delle norme sulla base della interpretazione che egli è tenuto a dare delle stesse, specie in assenza di un diritto vivente, in modo da verificare se le eventuali lacune dell'ordinamento possano essere colmate secondo i vari criteri ermeneutici previsti dalle norme vigenti, e privilegiando l'interpretazione conforme a costituzione; e che debbono ritenersi manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in maniera perplessa o ancipite, tali dovendosi ritenere quelle nelle quali sono configurate due possibili interpretazioni, con diversi esiti correttivi - il giudice 'a quò si è limitato a ricostruire le diverse posizioni della giurisprudenza e della dottrina in ordine alle problematiche sollevate, prospettando la semplice eventualità che dalle incertezza interpretative, cui darebbe luogo la formulazione delle norme impugnate, possa derivare la illegittimità costituzionale delle stesse; ed in quanto le ordinanze di rimessione non contengono una adeguata motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate con riferimento ai parametri invocati. - S. n. 350/1997; O. nn. 101/1996, 39/1998. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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