Non è fondata, in riferimento all'art. 79 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 nonché, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo che il condono edilizio rappresenterebbe un provvedimento di clemenza adottato senza la procedura garantistica prevista per la concessione dell'amnistia. Invero - come già rilevato dalla sent. n. 369 del 1988 - il "condono edilizio" non integra gli estremi dell'istituto dell'amnistia sia perché quest'ultima, in quanto misura di clemenza generalizzata, incide direttamente sulla punibilità astratta, con l'effetto immediato della estinzione del reato senza mediazione fattuale, mentre il condono edilizio costituisce una complessa e varia fattispecie produttiva di effetti estintivi, che si compone di una serie di fasi (domanda di sanatoria, versamento della prima rata, procedura di sanatoria, pagamento integrale dell'oblazione) ed i cui effetti estintivi del reato sono quindi rimessi alla volontà, per quanto condizionata, degli interessati; sia perché, in caso di amnistia, vi è l'obbligo per il giudice di immediata declaratoria di non doversi procedere, mentre, nelle ipotesi di condono edilizio, vi è la sospensione del processo penale in attesa dell'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo di sanatoria. L'accostamento del condono edilizio all'amnistia va escluso anche se si ritiene che l'unica ragione della concessione del beneficio del condono-oblazione sia il pagamento di una somma di denaro, in quanto l'effetto estintivo dell'amnistia, a differenza di quello del condono, è comunque da ricondurre all'atto legislativo concessivo dell'amnistia. Questo orientamento va confermato anche con riferimento all'art. 39 l. n. 724 del 1994, il quale ha sostanzialmente disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, con spostamento della data di ultimazione delle opere abusive, ai fini dell'applicazione del condono edilizio di cui alla legge n. 47 del 1985, accompagnata da taluni nuovi obblighi e restrizioni soggettive e oggettive. Del resto esistono nell'ordinamento vigente una serie di atti legislativi che determinano lo stesso effetto estintivo del reato prodotto dal condono edilizio e per i quali non sono previste procedure legislative diverse da quelle ordinarie, come, ad esempio, le ipotesi di oblazione introdotte dalla legge n. 689 del 1981, o i casi in cui un fatto cessa (anche temporaneamente) di essere previsto dalla legge come reato, o la previsione di estinzione di reati collegata ad adempimenti richiesti agli autori degli stessi. - V. S. n. 369/1988; O. nn. 803/1988, 929/1988. red.: A. Franco
Art. 79 cost. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 2 cost.