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Non puo' ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale:

  • 1)l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della regione, della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
  • 2)colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della regione, della provincia o del comune, ovvero in societa' ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;
  • 3)il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
  • 4)colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la regione, la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilita'. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso e' la commissione del comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere e' la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere e', in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere e' la commissione del capoluogo di provincia territorialmente piu' vicino;
  • 5)colui che, per fatti compiuti allorche' era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, e' stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
  • 6)colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione, la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti e' stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602;
  • 7)colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la regione, la provincia, il comune o la circoscrizione;
  • 8)colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilita' prevista nel precedente articolo 2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma precedente non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici. Le ipotesi di cui ai numeri 4) e 7) del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Testo in vigore dal 27 aprile 1981 al 13 ottobre 2000

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 223/2003

    Questione infondata
    24 giugno 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, numero 4, della legge 23 aprile 1981, n. 154, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la lite pendente determini una causa di incompatibilità per il consigliere regionale e non anche, come originariamente previsto, per i consiglieri provinciali e comunali. Non essendo omogenee le due posizioni poste a confronto, non può, infatti, ritenersi violato il principio di eguaglianza: le funzioni dei consiglieri regionali sono essenzialmente caratterizzate dall’esercizio di poteri legislativi e risultano maggiormente distinte che in passato, rispetto a quelle dei consiglieri degli enti locali, dalla più recente legislazione costituzionale ed ordinaria, che ha inoltre ripartito in modo differenziato la stessa titolarità della disciplina legislativa relativa alle cause di incompatibilità.

    Art. 3 cost. · Art. 110 c.p. · Art. 318 c.p. · Art. 321 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 160/1997

    Illegittimità dichiarata
    4 giugno 1997

    a) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9-bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali) e successive modificazioni e integrazioni, nella parte in cui prevede che la decadenza del consigliere in situazione di incompatibilità possa essere pronunciata dal giudice adito senza che…

    Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 9-bis Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 3 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 44/1997

    Questione infondata
    20 febbraio 1997

    Non è fondata, con riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 l. 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede l'estensione alla carica di sindaco delle cause di incompatibilità ivi contemplate per la carica, fra l'altro, di consigliere comunale, e dell'art. 9-bis d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nella parte in cui non prevede l'estensione della pronuncia di decadenza per incompatibilità dalla qualità di sindaco, in quanto - posto che, in base alla riforma recata dalla l. 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), il sindaco, eletto direttamente, sebbene non sia scelto sulla base della sua precedente investitura nella carica di consigliere comunale, è pur sempre membro del consiglio comunale con diritto di voto - in tale quadro sistematico l'unica interpretazione delle disposizioni impugnate conforme a Costituzione è nel senso che le cause di incompatibilità a suo tempo stabilite dalla legge per i consiglieri comunali (e che valevano 'ipso iurè anche per i sindaci quando questi erano eletti dai consigli nel proprio seno) - la cui 'ratiò consiste nell'impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o che comunque si trovino in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità - valgono oggi anche per i sindaci direttamente eletti, tuttora componenti dei consigli e come tali compartecipi a pieno titolo delle relative funzioni. red.: S. Di Palma

    Art. 97 cost. · Art. 3 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale · Art. 9-bis Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 9 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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