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Non puo' ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale:
- 1)l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della regione, della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
- 2)colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della regione, della provincia o del comune, ovvero in societa' ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;
- 3)il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
- 4)colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la regione, la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilita'. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso e' la commissione del comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere e' la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere e', in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere e' la commissione del capoluogo di provincia territorialmente piu' vicino;
- 5)colui che, per fatti compiuti allorche' era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, e' stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
- 6)colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione, la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti e' stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602;
- 7)colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la regione, la provincia, il comune o la circoscrizione;
- 8)colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilita' prevista nel precedente articolo 2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma precedente non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici. Le ipotesi di cui ai numeri 4) e 7) del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.
Testo in vigore dal 27 aprile 1981 al 13 ottobre 2000
