Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti
Art. 1 — Prestazioni
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La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti corrisponde le seguenti pensioni:
- a)di vecchiaia;
- b)di anzianita';
- c)di inabilita' e invalidita';
- d)ai superstiti, di reversibilita' o indirette. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda, ad esclusione delle pensioni di cui alle lettere a) e d) del precedente comma, che decorrono dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1981 al 2 novembre 1990
