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Sulle armi comuni da sparo prodotte nello Stato devono essere impressi, in modo indelebile ed a cura del produttore, la sigla od il marchio, idonei ad identificarle nonche' il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale ed il numero progressivo di matricola ((, nonche' l'indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese esterno all'Unione europea)). Un numero progressivo deve, altresi', essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Oltre ai compiti previsti dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, il Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione. L'operazione deve essere annotata con l'attribuzione di un numero progressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della sezione. Le armi comuni da sparo prodotte all'estero recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco di prova di Gardone Valtrompia quando rechino i contrassegni di cui al primo comma. Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni distintivi di cui al comma precedente, l'importatore deve curare i necessari adempimenti. In caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede ad apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto, vistata dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o in mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in luogo del numero di matricola e' impresso il numero progressivo di iscrizione dell'operazione nel registro di cui al secondo comma. Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano altresi' alle armi comuni da sparo ed alle canne intercambiabili importate dall'estero. Si osservano a tal fine le modalita' di cui al successivo articolo 13. Le norme del presente articolo relative alla apposizione sulle armi del numero di iscrizione nel catalogo nazionale, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto ministeriale di cui al precedente articolo 7, settimo comma, n. 1). Entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui al precedente comma debbono essere presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione di quest'ultimo a norma del quinto comma: le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle prodotte o importate anteriormente al 1920; le armi portatili da fuoco di cui al precedente articolo 1 appartenenti a privati di cui e' consentita la detenzione. Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi secondo le modalita' previste dall'articolo 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186, e' concesso una tantum un contributo straordinario di 270 milioni di lire a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. All'onere di 270 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il rinnovo della convenzione di Lome'. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 12 aprile 2006 al 1 luglio 2011

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barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art11 · fonte del testo