Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

Art. 5 — Limiti alle registrazioni Divieto di strumenti trasformabili in armi

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonche' alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa. L'articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452, e' abrogato. Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e quelle della presente legge non si applicano agli strumenti di cui al presente articolo. I strumenti riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. I predetti strumenti se realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile. Quelli da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l'accensione di una cartuccia a salve, devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all'estremita' della canna. Gli strumenti denominati "softair", vendibili solo ai maggiori di 16 anni, possono sparare pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purche' l'energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna dell'arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto. Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a spese dell'interessato, a verifica di conformita' accertata dal Banco nazionale di prova ((...)). Nessuna limitazione e' posta all'aspetto dei strumenti riproducenti armi destinati alla esportazione. Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al presente articolo, senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro. Quando l'uso o il porto d'armi e' previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o e' aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di strumenti riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma.

Testo vigente dal 5 novembre 2013

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Corte costituzionale

12 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 472/1991

    Altra decisione
    19 dicembre 1991

    Restituzione degli atti al giudice a quo affinché provveda al riesame della rilevanza della questione alla stregua dell'art. 2, l. 21 febbraio 1990, n. 36, in base al quale non risulta più punibile la mera detenzione di arma giocattolo priva del tappo rosso. - Su identica questione, allora esaminata nel merito, nell'ambito della precedente legislazione, e dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata: S. n. 171/1986 e ord. nn. 637/1987 e 806/1988.

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  • Ordinanza n. 331/1991

    Questione infondata
    10 luglio 1991

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Biella con ordinan…

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  • Sentenza n. 285/1991

    Questione infondata
    18 giugno 1991

    Ove vi sia un notevole divario fra il limite minimo ed un limite massimo della pena edittale, è consentito al legislatore di includere nello stesso modello di genere una pluralità di fattispecie diverse per struttura e disvalore, atteso che in tali casi sia possibile per il giudice - a norma degli artt. 132 e 133 cod.pen. - far emergere la differenza fra le varie sottospecie in ordine al loro diverso disvalore e graduare, su questa base, nell'ambito dei minimi edittali, la pena da irrogare in concreto. Tale rilievo, espresso dalla Corte riguardo ai raffronti tra le varie sottofattispecie ricomprese nell'art. 5, sesto comma, della legge n. 110 del 1975, e tra queste ed altre disposizioni in materia di armi, pur dovendo essere ribadito, va anche correttamente inteso. Non se ne può arguire, infatti, anzitutto, che il giudice, quando ne sia il caso, non possa applicare i minimi edittali alla (o alle) sottofattispecie più gravi. Inoltre, esso non può essere dilatato fino al punto da tradursi in sovvertimento del rapporto (ved. massima A) tra il principio della riserva alla legge del trattamento sanzionatorio e quello dell'individualizzazione della pena. - S. n. 176/1986.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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