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Non e' consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque da' o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma. La pena e' raddoppiata se l'attivita' di locazione o comodato delle armi risulta abituale.

Testo in vigore dal 21 aprile 1975 al 1 luglio 2011

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 381/1993

    Parametro
    28 ottobre 1993

    La disposizione dell'art. 5 della legge n. 895 del 1967, che secondo l'interpretazione, ormai in tal senso stabilizzata, della Corte di cassazione, delimita l'applicabilità dell'attenuante del fatto di lieve entità, ivi prevista, alle sole figure criminose disegnate da quella stessa legge, trova fondamento e spiegazione - come la stessa Cassazione ha affermato - in differenti ragioni di politica criminale. Non può quindi dirsi irragionevole - contro quanto ritenuto nel caso dal giudice 'a quò - che conseguentemente tale attenuante possa essere riconosciuta per il reato (previsto dall'art. 1 della legge suddetta) di vendita abusiva di armi, e non, invece, per il reato (previsto dall'art. 22 della legge n. 110 del 1975) di comodato d'armi, tanto più se si considera la diversità che intercorre tra le due fattispecie criminose e la indubbia gravità della potenziale circolazione delle armi che può realizzarsi col comodato, ben più rapida ed efficace di quella che si attua con la cessione a titolo definitivo, specie se onerosa. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, in relazione all'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110). - Sull'applicabilità della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967 anche a fattispecie diverse da quelle nella stessa legge contemplate v. sentt. nn. 199/1982, 382/1987 e 542/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 5 Disposizioni per il controllo delle armi · Art. 22 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 435/1987

    Parametro
    3 dicembre 1987

    dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'art. 14 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Chiavari con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo de…

    Art. 3 cost. · Art. 7 Disposizioni per il controllo delle armi · Art. 14 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi · Art. 1 Disposizioni per il controllo delle armi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art22 · fonte del testo