Art. 6 — Scrutinio
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Dopo che abbiano votato tutti gli iscritti nelle liste elettorali o decorso otto ore dall'inizio delle operazioni di voto il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori ancora presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti. Se i votanti sono almeno un terzo degli elettori, da' immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che si svolgono pubblicamente e senza interruzione. In caso contrario, raccolte le schede in un plico sigillato, rinvia le operazioni per la nuova votazione alla seconda convocazione, rinnovando gli avvisi con le modalita' di cui all'articolo 2. La seconda votazione e' valida qualunque sia il numero dei votanti. Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Non si tiene conto, nell'ordine dei nominativi indicati sulla scheda, di quelli che eccedono il numero dei candidati da eleggere. Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati: in caso di parita' di voti prevale il candidato piu' anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' d'iscrizione, il piu' anziano per eta'. Il presidente del seggio provvede, quindi alla proclamazione dei candidati eletti secondo l'ordine della graduatoria. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario stesso.
Testo in vigore dal 13 agosto 1966 al 26 agosto 2005
