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Gli iscritti al Fondo, i loro superstiti e coloro che siano gia' titolari di pensione a carico del Fondo stesso, possono chiedere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi di servizio militare, in qualunque epoca compiuti, previsti dall'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonche' di quelli prestati come militari di carriera purche' non abbiano dato luogo a pensione a carico dello Stato. Per ottenere il predetto riconoscimento, gli interessati debbono presentare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, corredata dei documenti militari, entro il termine di due anni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge e versare un contributo pari al 20 per cento della riserva matematica calcolata secondo le norme e le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Per coloro che siano assunti da aziende di navigazione aerea successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data di iscrizione al Fondo ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859. I periodi riconosciuti non sono validi ai fini dell'accertamento del requisito minimo di contribuzione effettiva, obbligatoria o volontaria, richiesto dall'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, nel testo modificato dall'articolo 1 della presente legge e sono utilmente computabili ai fini del diritto e della misura della pensione, cosi' come previsto dal citato articolo 22, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' presentata la relativa domanda, purche' il versamento del contributo avvenga, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del capitale di riscatto. I periodi riconosciuti non sono validi ai fini del conseguimento del requisito minimo di contribuzione per l'autorizzazione ai versamenti volontari di cui all'articolo 39, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859.

Testo in vigore dal 18 agosto 1973 al 27 novembre 1988

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