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Ai portieri ed ai lavoratori addetti alla pulizia degli stabili urbani, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro anche per dimissioni, fatto salvo il caso di licenziamento in tronco, e' dovuta una indennita' di anzianita' pari a dodici giorni di retribuzione globale per ogni anno di servizio prestato. Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi. Nella retribuzione dovranno comprendersi anche le indennita' supplementari di cui all'art. 5 ed i valori convenzionali degli elementi concessi in natura (alloggio, luce, riscaldamento, ecc.).

Testo in vigore dal 15 febbraio 1958 al 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;23~art5 · fonte del testo