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Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonche' tutti gli enti pubblici che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici ed alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti per cause di guerra, devono destinare al loro abbellimento mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento del loro costo totale. Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad Uso industriale o di alloggi popolari, nonche' gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una, spesa non superiore a 50 milioni. A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale. Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verra' devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte mobili, di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1949 al 16 aprile 1960
