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((Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonche' le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici ed alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti per cause di guerra, devono destinare all'abbellimento di essi mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista nel progetto)). Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad Uso industriale o di alloggi popolari, nonche' gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una, spesa non superiore a 50 milioni. ((I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo. Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto)). A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale. Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verra' devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte mobili, di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni.
Testo in vigore dal 16 aprile 1960 al 23 agosto 1962
